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Tutela dei corpi idrici - acque pubbliche LR 11/2015

martedì, 07 marzo 2017

Legge regionale 29 aprile 2015 , n. 11 - Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

Art. 18
(Tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali)
1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni imposti dagli articoli 96 e 97 del regio decreto 523/1904 , ai fini di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia adiacente i corsi d'acqua naturali, la stabilizzazione delle sponde, la conservazione della biodiversità, nonché di salvaguardare la funzionalità dell'alveo, sono vietati:
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d) l'utilizzo agricolo del suolo nella fascia compresa entro i 4 metri dal ciglio superiore della sponda o dal piede degli argini o delle sottobanchine arginali, laddove esistenti.

Art. 56
(Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all'articolo 18, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ....omissis