Nei seguenti casi:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto avente titolo è tenuto a presentare al Comune la domanda di rilascio del Certificato di Agibilità (modello comunale n. 13), corredato dalla seguente documentazione:
- Marca da bollo da € 14,62;
- Verbale di ultimazione lavori (qualora non già presentato); - Certificato di potabilità dell’acqua rilasciato dall’A.R.P.A. (Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente) comprensivo delle analisi relative alla ricerca dell’atrazina e suoi metaboliti (solo nel caso di rifornimento da pozzo artesiano) di data non anteriore ad un anno dalla richiesta di Agibilità;
- Certificato di collaudo statico (qualora non siano state eseguite opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica per le quali sia stato necessario il deposito degli elaborati di cui all’art. 65 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, con la domanda intesa ad ottenere il Certificato di Agibilità, dovrà essere prodotta una dichiarazione del direttore lavori attestante che nell’intervento non sono state eseguite opere soggette alla denuncia di cui sopra);
- Prova dell’avvenuto accatastamento con copia delle planimetrie catastali (N.C.E.U.);
- Certificato di Regolarità Impianto termico Legge 09.01.1991, n. 10 e s.m.i., ai sensi dell’art. 115 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 (art. 11, L. 05.03.1990, n. 46); - Certificato di Regolarità Impianto elettrico Legge Regionale 20.06.1988, n. 57, ai sensi dell’art. 115 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 (art. 11, L. 05.03.1990, n. 46);
- Certificato di Regolarità Impianto …………………………………. (elettronico: antifurto, citofono; protezione scariche atmosferiche; climatizzazione; ascensore, montacarichi o scale mobili; radiotelevisivo; protezione antincendio; idrico; gas), ai sensi dell’art. 115 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 (art. 11, L. 05.03.1990, n. 46);
- Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco (ove necessario) oppure copia con attestazione di avvenuto deposito presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’art. 3, comma 5° del D.P.R. 12.01.1998, n. 37, in attesa dell’accertamento-sopralluogo da parte del Comando medesimo, per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, ovvero per attività produttive, autocertificazione (art. 3 D.P.R. 12.01.1998, n. 37 – art. 2, D. Min. Int. 04.05.1998) del proprietario o del titolare dell’attività, circa l’insussistenza dell’obbligo di richiesta del suddetto certificato, in quanto l’attività non rientra tra quelle di cui al D.M. 16.02.1982;
- Dichiarazione sottoscritta dal richiedente il Certificato di Agibilità e dal Direttore dei Lavori sulla conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, nonché il rispetto delle norme vigenti previste ai fini del rilascio del Certificato di Agibilità (Art. 25, 1° comma, lett. b) del D.P.R. 06.06.2001, n. 38 e s.m.i., come da allegato fac-simile);
- Dichiarazione del Direttore dei Lavori circa la conformità delle opere ai fini del contenimento del consumo energetico (art. 8, comma 2° del D.Lgs. 19.08.2005, n. 192 e s.m.i.);
- Dichiarazione del Direttore dei Lavori circa la conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche [art.li 25 comma 2°, lett, d) e 77 e 82 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.];
- Nulla - Osta all’allacciamento e all’ammissione al servizio di fognatura e depurazione comunale rilasciato dal Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. di San Giorgio di Nogaro (UD) (da richiedere utilizzando la modulistica disponibile presso l’U.T.C. o presso il Consorzio stesso) ovvero Autorizzazione allo Scarico rilasciata dalla Provincia di Udine o dal Comune di Ruda a seconda dei casi (D.Lgs. 03.04.2006, n. 152), per acque reflue non recapitanti in rete fognaria.
Il Certificato di Agibilità viene rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta.
Sono gli interventi di seguito riportati:
- articolo 10, comma 1°, lettera a) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.: interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio.
Sono comunque da considerarsi tali:
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali previsti all’art. 48, comma 1°, lett. b) della L.R. 23.02.2007, n. 5 (le pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi);
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale, ovvero superiore a 30 metri cubi;
- la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- articolo 10, comma 1, lettera b) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.: interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
- articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.: interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;
- variante al Permesso di Costruire n. ……………, del ………………………….;
- opere di completamento e di finitura ai lavori di cui al Permesso di Costruire n. ……………, del …………………………..
La domanda per il rilascio del permesso di costruire (modello comunale n. 1), sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, va presentata al Comune corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali (elenco indicato nel modello comunale n. 1), nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali (mod. comunale n. 12).
Il Permesso di costruire viene rilasciata entro settantacinque giorni dalla richiesta (art. 20, commi 3° e 4° del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.).
L’inizio lavori (modelli comunali n. 5 e 6) del Permesso di Costruire deve essere depositato in Comune entro un anno dalla data del rilascio Permesso di Costruire.
Il termine di ultimazione entro il quale l'opera deve essere completata (modello comunale n. 7) è stabilito in tre anni dall'inizio dei lavori. Sia il termine di inizio che quello di ultimazione possono essere prorogati (modello comunale n. 8), con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il presente Permesso di Costruire decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo Permesso di Costruire per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i..
Sono gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 3, c. 1°, lett. a) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.): gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché quelli di cui all’art. 6, c. 1°, lett. b) e c) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i., volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, nonché le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Sono gli interventi di seguito riportati: - art. 3, comma 1°, lett. b) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i., intervento di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- art. 3, comma 1°, lett. c) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i., interventi di restauro e di risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- art. 3, comma 1°, lett. d) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i., interventi di ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'àmbito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- art. 22, comma 2° del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i., intervento di variante a Permesso di Costruire già rilasciato, con contestuale asseverazione di un tecnico abilitato circa il fatto che l'intervento non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modifica la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non altera la sagoma dell'edificio (la sagoma è la conformazione planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale. Non modificano la sagoma gli interventi di realizzazione di abbaini, terrazzi a vasca e poggioli aggettanti, fino alla larghezza massima di ml. 1,60, di balconi, rampe scale aperte, cornicioni o sporti di linda, elementi ornamentali, canne fumarie e torrette da camino e gli interventi di modifica dei solai interpiano) e non viola le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tale denuncia di inizio attività costituisce parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori;
- in alternativa al Permesso di costruire, art. 22, comma 3°, lett. a) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.: gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i., interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;
- in alternativa al Permesso di costruire, art. 22, comma 3°, lett. b) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.: gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della L. 21.12.2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- in alternativa al Permesso di costruire, art. 22, comma 3°, lett. c) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.: gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;
- art. 48, comma 1°, lett. a) della L.R. 23.02.2007, n. 5: la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni al consumo;
- art. 48, comma 1°, lett. b) della L.R. 23.02.2007, n. 5:le pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi;
- art. 48, comma 1°, lett. c) della L.R. 23.02.2007, n. 5: l’occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
- art. 48, comma 1°, lett. d) della L.R. 23.02.2007, n. 5: le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
- art. 48, comma 1°, lett. e) della L.R. 23.02.2007, n. 5: la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
- art. 48, comma 1°, lett. f) della L.R. 23.02.2007, n. 5: la realizzazione di manufatti per l’esercizio di servizi pubblici e per l’arredo urbano;
- art. 48, comma 1°, lett. g) della L.R. 23.02.2007, n. 5: il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
- art. 48, comma 1°, lett. h) della L.R. 23.02.2007, n. 5: la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
- art. 48, comma 1°, lett. i) della L.R. 23.02.2007, n. 5: la collocazione di tende relative a locali d’affari ed esercizi pubblici;
- art. 48, comma 1°, lett. j) della L.R. 23.02.2007, n. 5:le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;
- art. 48, comma 1°, lett. k) della L.R. 23.02.2007, n. 5: gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
- art. 48, comma 1°, lett. l) della L.R. 23.02.2007, n. 5:le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti;
- art. 48, comma 1°, lett. m) della L.R. 23.02.2007, n. 5: la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell’installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
- art. 48, comma 1°, lett. n) della L.R. 23.02.2007, n. 5: le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
- art. 48, comma 1°, lett. o) della L.R. 23.02.2007, n. 5: le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- art. 48, comma 1°, lett. p) della L.R. 23.02.2007, n. 5: le opere sportive che non creano volumetria;
- art. 48, comma 1°, lett. q) della L.R. 23.02.2007, n. 5: parcheggi di pertinenza dell’unità immobiliare, interrati o seminterrati, realizzati nell’area di pertinenza urbanistica della stessa o in altra area avente la stessa destinazione di zona, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri (il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d’obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari);
- art. 48, comma 1°, lett. r) della L.R. 23.02.2007, n. 5: posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico;
- interventi per l’esecuzione di lavori non riconducibile all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i..
Modalità di presentazione della D.I.A. (modelli comunali n. 2 e 3):
il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Comune la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa, della quale è necessario allegare copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. (tale documento per i lavori privati in edilizia ha validità di tre mesi dalla data del rilascio) e dichiarazione circa l’organico medio dell’impresa (modello comunale n. 6) cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori (modello comunale n. 7).
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui sopra decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui sopra decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
Allegata alla comunicazione di ultimazione dei lavori (modello comunale n. 7), il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale (modello comunale n. 11), che va presentato al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.